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Il 5 per Mille è realtà Stampa E-mail

Il 5 per mille: un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare una parte delle imposte (comunque dovute) a favore del Volontariato.
Il DPCM che definisce le diverse modalità per le gestione del 5 per mille non è ancora pubblicato. Di seguito vi riportiamo alcune informazioni che al momento sono ufficiali nel sito www.agenziaentrate.it evidenziando alcune prime indicazioni. L’ufficialità, mancando il Decreto, non è ancora garantita soprattutto per quanto concerne la tempistica (date che riportiamo dall’informativa dell’ Agenzia delle entrate) relativa alle comunicazioni cui saranno soggette le organizzazioni di volontariato che vorranno accedere alla nuova opportunità di finanziamento.
Quindi ecco le prime considerazioni:
Il 5 per mille consente ai contribuenti di destinare una parte delle imposte a favore di:

  • Onlus (tra cui le ONLUS di diritto in cui sono comprese le organizzazioni di volontariato iscritte, le ONG, le cooperative sociali), Associazioni di Promozione Sociale , Associazioni e Fondazioni Riconosciute
  • enti di ricerca scientifica e universitaria
  • enti di ricerca sanitaria
  • attività di assistenza sociale promossa dal proprio Comune di
    residenza.


La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all’opzione del più “classico” 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato. I redditi sono quelli prodotti nel 2005 e dichiarati nel 2006. Per Organizzazioni di volontariato registrate (OdV), si intendono gli enti che hanno vista accolta l’istanza di iscrizione ai registri regionali e alle sezioni provinciali dell’omonimo Registro Regionale. Come le Organizzazioni di volontariato possono beneficiarne Le OdV devono iscriversi entro il 10 febbraio in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate, inviando per via telematica (direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati: commercialisti, CAAF, e quegli enti che abbiano già accesso alle trasmissioni telematiche relative ai propri atti) una autodichiarazione del rappresentante legale dell’ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi, che per le OdV è rappresentato dall’ avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra.

Il modello di autodichiarazione (il modello allegato) è molto semplice, e richiede l’inserimento dei seguenti dati:

  • denominazione e codice fiscale dell’ente;
  • dati anagrafici del rappresentante legale;
  • firme del rappresentante legale e dell’intermediario.

Una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille è pubblicato sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it dal 20 febbraio. Entro il 1 marzo, il rappresentante legale dell’ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale della Lombardia dell’ Agenzia delle Entrate. L'elenco definitivo è pubblicato sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it dal 10 marzo. Entro il 30 giugno 2006, i rappresentanti legali delle OdV lombarde che hanno effettuato l’iscrizione all’elenco devono inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  relativa alla persistenza, per le OdV, dell’iscrizione al Registro regionale (o alle sue sezioni provinciali) del Volontariato. È obbligatorio allegare a detta dichiarazione la copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate.

Le date
Riassumendo, le date (2006) essenziali per le OdV sono:

  • entro il 10 febbraio: iscrizione all’elenco dell’Agenzia delle Entrate tramite invio di autodichiarazione del proprio rappresentante legale;
  • dal 20 febbraio e entro il 1 marzo: consultazione dell’elenco per valutare la correttezza dei dati riportati, ed eventuale comunicazione delle modifiche alla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate;
  • dal 10 marzo: pubblicazione definitiva dell’elenco consultabile anche dai contribuenti;
  • entro il 30 giugno: invio raccomandata a/r alla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di copia di ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione.

Cosa deve fare il contribuente
Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate sta per mettere a disposizione del contribuente per la dichiarazione e il pagamento delle imposte è prevista una sezione integrativa per poter esercitare l’opzione del 5 per mille.
I modelli, pertanto, sono:

  • modello integrativo CUD 2006
  • modello 730/1-bis redditi 2005
  • modello Unico persone fisiche 2006

Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può pertanto apporre la propria firma a fianco dell’opzione prescelta (nel caso delle OdV, delle Onlus ecc, l’opzione è la casella “a”), e – se ha individuato l’ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale riportato nell’elenco pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le leggi di riferimento
L 266/05, art 1, cc 337 – 340
L 273/05, art 31, c 2
DPR 445/00, art 47

Finanziaria 2006
(L 266/05 – Art. 1) 337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università';
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. 338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. 340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.



Decreto mille proroghe
(Decreto Legge n. 273 del 30 dicembre 2005) Art 31 comma 2: La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.

 
 
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